Art. 1.

      1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) ed in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
      2. Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.